A.U.Ba.M. Onlus
REGOLAMENTO
TITOLO I
Disposizioni Generali
Art.1 – Finalità
1 – L’attività di accoglienza dell’A.U.Ba.M. Onlus è esclusivamente quella di ospitalità temporanea dei minori al fine sociale e di risanamento.
Art.2 – Efficacia del regolamento
1 – Per qualsiasi altra norma o regola non citata sul presente regolamento fanno fede gli articoli dello statuto e le norme legislative in corso.
2 – Il regolamento definisce il comportamento di tutti i soggetti che aderiscono al progetto di accoglienza dell’A.U.Ba.M. Onlus.
Art.3 – Modifiche al suddetto regolamento
1 – Il presente regolamento è modificato dal Consiglio Direttivo il quale può valutare qualsiasi evento che si possa creare prima o durante il periodo di accoglienza dei bambini per cause gravi o particolari. Il presente regolamento e qualsiasi variazione dello stesso deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci.
TITOLO II
Organizzazione
Art.4 – Indicazione degli organi
1 – Le attività dell’A.U.Ba.M. Onlus sono gestite da un Consiglio Direttivo eletto dai Soci come da indicazioni dello statuto e che opera secondo le regole del suddetto.
2 – Gli organi di controllo preposti al progetto sono: Le Questure, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Comitato dei minori stranieri.
TITOLO III
Gli aderenti
Art. 5 – Ammissione
1 – Possono aderire al progetto dell’A.U.Ba.M. Onlus di volontariato tutte le persone fisiche, purché abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che siano animate da spirito di solidarietà, che non abbiano precedenti penali pregiudizievoli, che siano moralmente idonee al suo svolgimento e posseggano i requisiti in relazione ai compiti da attuare.
2 – La preventiva richiesta di ospitalità da parte della famiglia è soggetta a verifica da parte del Consiglio Direttivo e dalle autorità competenti (Questure, Comitato dei Minori stranieri) che possono approvare o respingere la richiesta qualora non ritengano idonea la famiglia a questo tipo di iniziativa.
3 – Non vi sono limiti di religione, status sociale o di componenti del nucleo famigliare, purché non vengano a mancare le prerogative che garantiscano al minore ospitato il beneficio di una serena vacanza.
4 – Il comportamento verso gli altri aderenti è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, ecc.
5 – La famiglia ospitante si impegna a presentare i documenti richiesti dall’associazione per l’espletamento delle pratiche relative al progetto di ospitalità nei tempi e modi prestabiliti.
6 – La famiglia ospitante si impegna a non rinunciare al progetto di ospitalità dopo l’avvenuta conferma e di portarlo a termine senza rinunciare al dovere che si è assunta di ospitare presso il proprio nucleo famigliare il minore sino alla data della partenza dello stesso, a meno di eventi straordinari.
TITOLO IV
Impegni reciproci
Art. 6 – Etica delle accoglienze di minori
1 – L’unica etica da perseguire rimane esclusivamente quella di ospitalità temporanea dei minori al fine sociale e di risanamento, scoraggiando eventuali forme di affidamento o adozione internazionale, assolutamente non perseguibili attraverso tali iniziative.
2 – Si predilige principalmente l’ospitalità di minori che abbiano comunque una famiglia nel paese di origine, dalla quale possano ritornare dopo il loro soggiorno in Italia.
3 – I programmi di accoglienza devono essere svolti con il solo fine di aiuto umanitario in una logica altruista e senza fini di lucro o d’interessi di qualsiasi natura.
4 – L’A.U.Ba.M. Onlus ha l’intento di agevolare e consolidare la socializzazione ed il costruttivo scambio culturale tra le famiglie italiane e i bambini aiutandoli nell’adattamento ai costumi e al modo di vita di entrambi.
5 – Indipendentemente dalla volontà della famiglia ospitante, al fine di garantire pari opportunità per tutti i bambini che vengono ospitati, il rientro pluriennale in Italia è programmato fino all’età consentita in base ai regolamenti delle associazioni con la quale si coopera.
6 – Ogni minore può ritornare presso la stessa famiglia negli anni successivi, a meno che vi siano indisponibilità, rinunce o cause di forza maggiore. In questo caso il minore, salvo motivi ostativi, potrà essere affidato ad altra famiglia.
7 – Le famiglie ospitanti si impegnano a:
a) ospitare il minore presso la propria famiglia e a garantirne un’accoglienza confortevole;
b) garantire la tutela dei minori partecipanti ai programmi di accoglienza allo scopo di evitare abusi e prevenire forme di sofferenza fisica o psicologica nei confronti dei minori;
c) garantire la partecipazione a momenti di aggregazione e di incontro organizzati dall’A.U.Ba.M. Onlus.
8 – L’A.U.Ba.M. Onlus si impegna con l’ausilio di volontari a:
a) preparare psicologicamente le famiglie ospitanti portando a loro conoscenza le realtà di vita, costume, tradizione e cultura, nonché il rispetto delle diversità dell’ambiente di vita;
b) promuovere attività sportive, culturali e ludiche durante la permanenza dei minori in Italia finalizzate ad evitare l’isolamento ed a migliorare la qualità del soggiorno;
c) promuovere le iniziative di accoglienza nell’ambito del proprio territorio con idonei mezzi consentiti (conferenze, riunioni, volantinaggio, attività ludiche ecc.);
d) organizzare raccolte di fondi, richieste di contributi ad Enti e Ditte, nella più ampia trasparenza e nel rispetto delle leggi dello statuto e del regolamento di gestione amministrativa;
e) coordinare e supervisionare le famiglie, i minori ospitati, gli accompagnatori durante la permanenza dei piccoli ospiti;
f) garantire, anche attraverso le persone indicate dal Consiglio Direttivo, la necessaria assistenza sanitaria ai minori prendendo accordi preventivi con medici e strutture sanitarie della propria zona.
Art .7 – Ruolo delle famiglie ospitanti
1 – La famiglia ospitante aderisce alle iniziative di accoglienza con spirito solidaristico, preparata eventualmente ad affrontare particolari difficoltà di comunicazione, cultura e problemi di salute del minore.
2 – La famiglia ospitante deve affrontare l’esperienza con la massima attenzione e coerenza, come si farebbe con i propri figli.
3 – La famiglia ospitante diviene responsabile civile del minore durante il programma d’accoglienza, anche se l’A.U.Ba.M. Onlus stipula una polizza assicurativa.
4 – Il Firmatario del documento di adesione al quale viene affidato il minore ne è responsabile durante il soggiorno e deve garantire il suo rimpatrio entro i termini fissati nel permesso di soggiorno.
5 – Ogni famiglia che aderisce al programma di ospitalità oltre alle spese di viaggio e accessorie, deve garantire al minore ospitato vitto e alloggio per tutta la durata del soggiorno.
6 – Sono vietate le raccolte di fondi a gestione personale.
7 – Ogni famiglia ospitante deve rispettare lo statuto, il regolamento e le decisioni prese a maggioranza dal gruppo e dal Consiglio Direttivo dell’A.U.Ba.M. Onlus.
8 – Per aderire alle iniziative di ospitalità almeno un membro della famiglia dovrà sottoscrivere il Documento di adesione ed accettare il suddetto Regolamento.
Art. 8 – Minori ospitati
1 – I minori vengono ospitati dal settimo anno di età.
2 – Previa richiesta è prevista la priorità per ospitare il fratello o la sorella di un minore già accolto nella famiglia.
3 – Nel caso di prima esperienza, i minori potranno essere ospitati solo per il periodo previsto dal progetto.
4 – Ogni minore può partecipare ai programmi di accoglienza in Italia sino al diciassettesimo anno di età.
5 – Il minore deve domiciliare presso l’abitazione di colui o colei che ha firmato la documentazione di ospitalità.
6 – E’ consentito, alla famiglia ospitante, uno o più pernottamenti al di fuori del domicilio denunciato al momento della domanda di ospitalità, purché siano comunicati l’indirizzo di temporanea dimora, il periodo temporale ed il numero telefonico di reperibilità alle persone preposte dal Consiglio Direttivo con l’apposito modulo (vedi Art.9 punto 1).
7 – E’ assolutamente vietato l’espatrio all’estero per qualsiasi motivazione.
8 – E’ fatto obbligo di assoggettarsi senza riserve alle disposizioni ministeriali per la tutela dei minori in materia sanitaria ed in particolare di non sottoporre il/la minore a qualsiasi tipo di cura medica che non sia preventivamente autorizzata dall’A.U.Ba.M. Onlus o sia di carattere di urgenza.
9 – L’A.U.Ba.M. Onlus provvederà ad accogliere e ricondurre i componenti del gruppo a progetto, dagli aeroporti di partenza e arrivo, al luogo prestabilito per l’affidamento alle rispettive famiglie. Per gli inviti personali se ne dovrà prendere cura la famiglia ospitante.
Art. 9 – Documentazione
1 – Durante l’incontro per l’arrivo, alla famiglia ospitante viene consegnata una busta contenente documenti necessari per la permanenza del minore alla quale si chiede di prenderne dettagliata visione.
2 – All’arrivo dei minori in Italia, l’A.U.Ba.M. Onlus consegna passaporto e documentazione varia alla famiglia accogliente.
3 – La documentazione sanitaria di ogni bambino viene custodita dall’Accompagnatrice.
4 – E’ obbligatorio riconsegnare il passaporto al momento del rientro in patria all’Accompagnatrice.
5 – Il Presidente, al momento del rientro del minore, consegna un documento firmato nel quale si dichiara che viene riaffidato il minore ad A.U.Ba.M. Onlus.
Revisione 1:
• modificato: TITOLO IV Impegni reciproci – Art. 8 Minori ospitati – punto 1 (era “I minori vengono ospitati dal settimo/ottavo anno di età.”).
• modificato: TITOLO IV Impegni reciproci – Art. 8 Minori ospitati – punto 4 (era “Ogni minore può partecipare ai programmi di accoglienza in Italia sino al quattordicesimo anno di età.”).
Revisione 2
• modificato: TITOLO IV Impegni reciproci – Art. 8 Minori ospitati – punto 9 (era “L’A.U.Ba.M. Onlus provvederà ad accogliere e ricondurre i minori agli aeroporti di partenza e arrivo, al loro trasferimento al luogo prestabilito per l’affidamento alle rispettive famiglie.”).
Approvato dall’assemblea dei Soci il 13 aprile 2016.